Può un bambino testimoniare?
Il codice di procedura penale riconosce ad ogni individuo la capacità di testimoniare (art. 196 c.p.p.) e quindi anche ai minori viene riconosciuta la capacità di rendere testimonianza.
I minori possono essere chiamati a testimoniare quando sono vittime diretta di violenza o abuso o vittime di violenza assistita.
La capacità a testimoniare
Nel caso di un minore testimone viene nominato un perito incaricato di valutare se il minore è in grado di testimoniare, cioè se ha la capacità di esprimersi liberamente e consapevolmente, di comprendere il contenuto delle domande per rispondere in modo coerente e resistere alla suggestione.
Ogni psicologo giuridico sa che è essenziale evitare di porre domande suggestive al minore, ossia domande che contengono informazioni non fornite dal minore stesso (ad esempio, “La macchina del ladro era rossa?” è una domanda suggestiva se il minore non ha mai menzionato la macchina). Le domande suggestive possono alterare il ricordo poiché i bambini tendono a rispondere in modo da compiacere l’adulto e fornire la risposta da questo attesa.
Come avviene la valutazione?
Quando il giudice richiede a un consulente tecnico di valutare la capacità di testimoniare, le parti possono nominare il proprio consulente.
Il consulente tecnico d’ufficio predispone la propria indagine al fine di valutare due tipologie di competenze:
- Competenze generiche: comprendono gli aspetti cognitivi come memoria, attenzione, comprensione linguistica, espressione linguistica, capacità di discernimento tra realtà e fantasia e maturità psico-affettiva.
- Competenze specifiche: riguardano l’abilità di organizzare e riportare un ricordo in base alla complessità narrativa e semantica e alla presenza di suggestioni eventuali.
Il consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.), tramite la somministrazione di test cognitivi, proiettivi, e interviste, valuta la capacità di testimoniare, ma non si occupa di stabilire i fatti, aspetto di competenza del giudice. Durante la valutazione è di estrema importanza che tutti gli incontri siano audio e video registrati, affinché sia garantita la massima correttezza delle operazioni.
Al termine dell’analisi, il consulente tecnico d’ufficio redige una relazione che depositerà poi in tribunale entro i termini di tempo stabiliti dal giudice. Anche i consulenti nominati dalle parti devono redigere le proprie osservazioni dopo aver preso visione di quanto depositato dal CTU. Al termine del confronto, resta sempre compito del giudice decidere se il minore può o non può testimoniare, tenuto conto dell’insieme di dati, relazioni ed osservazioni scritte.
E’ importante ricordare che le valutazioni operate in ambito giuridico vengono effettuate da psicologi esperti in materia, vantanti una formazione specifica nel campo e regolarmente iscritti nell’apposito elenco del relativo Tribunale di zona.
Dott.ssa Emanuela Barbarito